Whistleblowing: la stratificazione normativa nel settore assicurativo

Mentre pare in dirittura d’arrivo il Decreto attuativo della L. 127/2022 nella parte in cui recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. Direttiva whistleblowing), è ancora in incubazione dal 21 febbraio 2020 (data di conclusione della pubblica consultazione), lo schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

La relazione a suddetto schema di Regolamento, tuttavia, offre una preliminare analisi interpretativa dell’Autorità sulla disciplina whistleblowing applicabile a compagnie e intermediari assicurativi. Viene, infatti, evidenziato che le disposizioni della citata Direttiva 2019/1937 “si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da atti settoriali dell’Unione […]”. Pertanto, le segnalazioni di violazioni della normativa sulla distribuzione assicurativa saranno soggette alla disciplina di cui allo schema di Regolamento IVASS, mentre le segnalazioni concernenti il perimetro Solvency II rientreranno nel campo di applicazione della regolamentazione nazionale attuativa della Direttiva whistleblowing.

Pur con l’auspicio che il quadro normativo definitivo determini una razionalizzazione delle discipline in materia (anche considerando quanto già in vigore, come, ad esempio, il whistleblowing di cui al D.Lgs. 231/2001) è indubbio che imprese e intermediari interessati dovranno adoperarsi al fine di trovare la soluzione più confacente per l’implementazione in concreto di processi che risultino compliant e adeguati allo scopo di tutelare i segnalanti.

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