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Avv. Fabrizia Fabrici
Risale a pochi giorni fa la pronuncia resa dal TAR Lazio sul ricorso proposto da SNA contro l’IVASS in relazione all’obbligo di utilizzare il PREVENTIVASS (sentenza n. 897/2023).
Il Tribunale amministrativo ha accolto solo in parte il ricorso proposto dal Sindacato, dichiarando l’annullamento dell’art. 11, comma 1, lett. c, del Regolamento IVASS n. 51/2022 e chiarendo la portata dell’obbligo di preventivazione mediante il programma Preventivass da parte degli operatori del mercato assicurativo.
Quale il verdetto del TAR?
Sul punto, il TAR ha dichiarato che gli agenti, le banche, le sim, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari accessori, agiscono come mandatari delle imprese di assicurazione e per questo devono applicare tutte le disposizioni previste dall’obbligo di utilizzo del PREVENTIVASS, mentre i broker sono da considerarsi quali mandatari del cliente e, quindi, restano esclusi dall’obbligo. Pertanto, per gli intermediari l’obbligo di presentazione dei preventivi al cliente scatterà dal 1° marzo.
Attraverso l’annullamento dell’art. 11, comma 1, lett. c, del Regolamento IVASS n. 51/2022, il TAR, di fatto, ha annullato l’obbligo, in caso di conclusione di un contratto, di raccogliere e conservare la dichiarazione con la quale il cliente attesta di avere ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese relativamente al contratto base o di avere utilizzato il PREVENTIVASS. In relazione a questo aspetto, il TAR ha riconosciuto la libertà di organizzazione da parte delle Imprese di assicurazione e degli agenti, che potranno individuare proprie modalità di conservazione.