Le variazioni della compagine sociale vanno concordate con l’impresa?

L’Accordo Nazionale Agenti (ANA) prevede che l’agenzia organizzata in forma societaria, prima di concludere il contratto con l’impresa per l’acquisizione del mandato, indichi a quest’ultima i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci e le loro quote di partecipazione, nonché i responsabili dell’attività di intermediazione (art. 2 ANA). L’obbligo di informazione non si esaurisce con l’instaurazione del rapporto di agenzia. L’art. 2 bis dell’ANA stabilisce che il recesso, l’esclusione, l’uscita, di uno o più dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei soci della società, o ancora, la perdita, per qualsiasi ragione, della qualifica di delegato assicurativo, vanno comunicati all’impresa, e concede alle parti un termine di 90 giorni per raggiungere un’intesa sul nominativo del soggetto subentrante. In difetto di accordo il rapporto di agenzia si interrompe.

L’art. 2 bis deve applicarsi solo ai rapporti di agenzia sorti successivamente alla sua entrata in vigore, pena la violazione del principio di irretroattività della legge?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 33012/2021), ha stabilito che il principio di irretroattività della legge non si applica alle disposizioni dell’ANA, che non hanno valore di legge, e ha precisato che l’Accordo prevede espressamente che l’art. 2 bis si applichi anche ai rapporti di agenzia già in corso alla data della sua entrata in vigore. Di conseguenza, le variazioni alla compagine societaria che superano il 5% del capitale sociale, a prescindere dal momento in cui è stato conferito il mandato di agenzia, devono essere preventivamente concordate con l’impresa.