Trust: è solo del trustee la legittimazione passiva in giudizio

Sebbene il trust sia riconosciuto soggetto passivo di imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della Legge 296/2006, ciò non gli attribuisce una soggettività giuridica propria, non potendo “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal trustee nell’interesse di uno o più beneficiari”.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1826 del 20.01.2022, ha revocato il decreto ingiuntivo azionato da un istituto di credito nei confronti diretti di un Trust.

Quanto esposto dalla Corte deriva da quella che i Giudici stessi definiscono la peculiarità dell’istituto mutuato dal diritto anglosassone, ovvero lo “sdoppiamento del concetto di proprietà”: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell’interesse di beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati, diventando estranei tanto al patrimonio del disponente quanto a quello del trustee.

Ne deriva, allora, che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, dotato altresì di legittimazione processuale, è il trustee.

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