Trust, art. 2645 ter c.c. e vincolo di destinazione

L’art. 2645 ter c.c., nell’ampliare il sistema di trascrizione, ha previsto una categoria di atti che, riferibili a diverse cause, anche atipiche, producono, tra l’altro, l’effetto della separazione patrimoniale. Secondo autorevole dottrina, benché la fattispecie prevista dalla norma non possa assimilarsi al trust, non è da escludere che la disciplina per essa prevista possa applicarsi a quest’ultimo istituto in quanto rientrante nella categoria generale degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevole di tutela.

Considerato il vaglio particolarmente stringente che deve darsi agli atti di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., nel necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi dei beneficiari e dei creditori del disponente, merita segnalare la sentenza n. 491, depositata il 01.04.2022 con cui la Corte d’Appello de L’Aquila ha posto l’accento sulla ragionevolezza del vincolo di destinazione, esprimendosi nei seguenti termini: “Il vincolo imposto dal debitore a tutti i propri beni immobili è irragionevole qualora manchi la specificazione delle esigenze familiari e dei motivi per cui esse possono essere salvaguardate solo attraverso il vincolo sulla totalità del patrimonio del conferente, nonché quando il conferimento venga operato per la salvaguardia di non meglio precisate necessità ed esigenze di vita di figli nascituri (interesse solo eventuale e futuro, non tale da poter superare gli interessi sacrificati dei creditori)”.

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