Trust e titolarità effettiva: i dati da comunicare e le limitazioni di accesso a terzi

Lo scorso 22 novembre la Corte di Giustizia dell’U.E. ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 della Direttiva (UE) 2015/849 (V Antiriciclaggio) nella parte in cui prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di assicurare un illimitato accesso da parte del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva di società ed altre entità giuridiche costituite nei loro territori, affermando come tale accesso configuri un’intollerabile ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali tutelati dagli artt. 7 e 8 della CEDU.

Nel nostro ordinamento comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sui titolari effetti sono regolamentati dal D.M. 55/2022, che con specifico riguardo al trust e agli istituti giuridici affini già prevede un filtro inziale alle richieste di esame della documentazione.

Secondo quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del richiamato decreto, i fiduciari di trust dovranno comunicare i dati e le informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), per tali intendendosi quelle relative:

  • all’identità del costituente, del fiduciario, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
  • al codice fiscale e alla denominazione del trust;
  • alla data, luogo ed estremi dell’atto di costituzione.

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L’accesso a tali dati e informazioni risulta consentito unicamente a soggetti terzi titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato e nei soli casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

In materia di trust il nostro legislatore ha, dunque, già previsto delle limitazioni al diritto di accesso per garantire la riservatezza dell’istituto. Ciononostante, la decisione della Corte di Giustizia europea è di tal rilievo che la sua efficacia ultra partes imporrà ai legislatori nazionali di revisionare e adeguare le normative interne di recepimento limitando ancor di più l’accesso ai registri dei titolari effettivi.

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