Il trust simulato (o sham trust) nella pratica si configura quando, sotto lo schermo formale un atto apparentemente regolare, non si verifica un reale spossessamento del disponente con contestuale trasferimento, in capo al Trustee, dei poteri di gestione ed amministrazione dei beni conferiti, poiché tali poteri risultano in qualche modo limitati o condizionati dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
La II Sez. Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto concretare un’ipotesi di sham trust quella in cui il disponente, oltre ad essere il beneficiario del Trust, ne era, al tempo stesso, anche protector, con poteri incompatibili con una effettiva segregazione patrimoniale.
Nella sentenza (n. 16540 dep. il 28/04/2022), la Corte ha affermato come la realizzazione di un trust autodichiarato, istituito nei termini di cui sopra, “integr(i) il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel trust” e come “in virtù di tale effetto, la costituzione di uno sham trust integr(i) comunque il reato contestato, a prescindere se l’atto sarebbe da considerarsi nullo ovvero simulato secondo le normali regole”.