Con recente sentenza (n. 19428 del 16/06/2022) la Corte di Cassazione ha ribadito che, nella complessa dinamica di un’operazione di trust, l’atto istitutivo e quello dispositivo, sebbene distinti, sono tra loro connessi e collegati, trovando entrambi la propria causa nelle finalità e nel programma stabiliti dal disponente.
Secondo la Suprema Corte il negozio di trasferimento al trustee di beni conferiti nel fondo in trust non è un atto isolato e autoreferente, ma si pone come atto conseguente e, prima ancora, come atto dipendente da quello istitutivo.
Ne discende che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può dirsi utilmente esperita anche se rivolta solo nei confronti dell’atto istitutivo del trust, non dovendo necessariamente essere indirizzata anche nei confronti di quello dispositivo.