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Avv. Monica Cuperlo
“In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e commerciale”. È quanto hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25163 del 17.09.2021, decidendo su una domanda di simulazione di contratti istitutivi di trust, regolati dalla legge della Repubblica di Malta, avanzata da una curatela fallimentare per aver il fallito agito al solo fine di sottrarre all’attivo del fallimento una cospicua quantità di beni.
Nella decisione, le Sezioni Unite riprendono i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE – chiamata a pronunciarsi, in sede di rinvio pregiudiziale, sulla questione dei rapporti tra i Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 – rilevando, così, che solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e sono alla stessa prettamente connesse non sono riconducibili all’ambito di applicazione del Reg. (CE) 44/2001, sostituito dal Reg. (UE) 1215/2012 applicabile ratione temporis al caso in esame.
Poiché – continua la Corte – la domanda principale risulta essere quella di simulazione assoluta dei contratti istitutivi dei trust, la giurisdizione andrà determinata non sulla base del Reg. (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, ma di quello generale relativo alla materia civile e commerciale.
Non solo, le Sezioni Unite hanno, altresì, ritenuto vano il richiamo operato del controricorrente alla Convenzione dell’Aja del 1985, in quanto che il trust di cui si discute sia regolato dalla legge scelta dal disponente ovvero, in mancanza, dalla legge con la quale il trust abbia collegamenti più stretti o, ancora, che sia la legge così determinata a disciplinarne la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione (come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione), sono tutti aspetti che non incidono affatto sul profilo attributivo della giurisdizione. Questo resta, al contrario, saldamente legato al criterio concorrente dettato dall’art. 8 del Reg. (UE) 1215/2012, in ragione del carattere litisconsortile dell’azione promossa dal fallimento in via principale e dall’essere destinatari di tale azione anche e necessariamente le persone fisiche disponenti domiciliate in Italia.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato la giurisdizione del giudice italiano.