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Avv. Monica Cuperlo
Chiamata a decidere della revocabilità ex art. 2901 c.c. di un atto costitutivo di trust a titolo gratuito (in quanto finalizzato a far fronte ai bisogni famigliari), la Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza n. 1343 del 23.06.2022, ripercorre il pensiero della più recente giurisprudenza su due argomenti di non trascurabile importanza: il litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il conferimento di beni in trust e la legge applicabile in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza.
Con riguardo al primo profilo, la Corte, richiamando la decisione della Corte di Cassazione n. 13388/2018, esclude che i beneficiari dovessero considerarsi litisconsorti necessari, situazione questa che ricorre esclusivamente nel caso in cui l’atto di disposizione patrimoniale si configuri a titolo oneroso.
Quanto alla legge applicabile, i Giudici affermano che, nel caso di specie, “nonostante le parti abbiano indicato nella “legge di Jersey (isole del Canale)” la legge regolatrice del trust […], ciò non è di ostacolo all’applicabilità della legge italiana”.
L’interessante ragionamento muove dalla considerazione che l’istituto giuridico del trust, quale atto dispositivo di derivazione anglosassone, ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano per effetto della legge n. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Quest’ultima, pur precisando, all’art. 6, che “Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente”, all’art. 15 fa salva l’applicabilità della lex fori con riguardo alle norme in materia di trasferimento della proprietà (lett. d) e di protezione dei creditori in caso di insolvenza (lett. e).
Ne discende che il trust, ancorché regolato da legge estera (nel caso specifico la “Jersey Law”), in ambiti che rivestono, per i singoli Stati, particolare valore giuridico e sociale – come la tutela dei creditori -, rimane assoggettato alle “disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro” competente. Nel caso esaminato dalla Corte ciò ha consentito l’applicazione dell’art. 2901 c.c. e, dunque, la revocatoria degli atti di conferimento dei beni in trust.