Trust o polizza vita? Parte prima: aspetti fiscali

Tra gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione per la pianificazione del passaggio generazionale e la tutela del patrimonio vi sono la polizza vita e il trust: entrambi consentono ad un soggetto di garantire a beneficiari da lui stesso individuati la disponibilità di una somma di denaro o di una rendita, nonché, per quanto riguarda i trust, di altri e diversi beni.

In materia di imposte indirette, il riconoscimento del valore sociale delle assicurazioni sulla vita fa sì che le stesse beneficino di un regime fiscale estremamente vantaggioso. Ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 246/1990 le indennità spettanti agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali stipulate dal defunto non concorrono a formare l’attivo ereditario e sono, pertanto, esenti dall’imposta sulle successioni.

Quanto al trust, nella Circolare n. 34/E dell’ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione indiretta sui beni conferiti nel fondo in trust si applica, di regola, “in uscita” ossia solo al momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza in capo al beneficiario.

Pertanto, sotto l’aspetto fiscale, una prima distinzione tra i due istituti riguarda la tassazione indiretta dei beni trasferiti in capo ai beneficiari: esclusa nella polizza vita, presente nel trust.