Trust o polizza vita? Ultima parte: il diritto di accesso dell’erede prevale sulla riservatezza dei beneficiari?

Può l’erede conoscere tutte le informazioni relative a trust e polizze vita istituiti dal de cuius, individuando anche i nominativi dei beneficiari?

Di regola, il diritto degli eredi di accesso diffuso alle informazioni relative alla sfera personale della persona deceduta trova un limite in quei dati con cui potrebbero essere identificati soggetti terzi.

Quanto alle polizze vita, l’orientamento non è unitario. Benché la tesi seguita dalla giurisprudenza maggioritaria escluda il diritto di accesso degli eredi ai dati identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari di una polizza sulla vita stipulata dal de cuius (Cass. Civ. sent. n. 17790 del 08.09.2015), un più recente filone pare orientato a riconoscere la preminenza della posizione dell’erede rispetto al diritto di riservatezza del terzo beneficiario nei casi in cui il primo dimostri un interesse concreto e non pretestuoso alla tutela della propria posizione ereditaria (Cass. Civ., sent. n. 39531 del 13.12.2021; Trib. di Treviso, sent. n. 23821, depositata il 04.07.2020). Tutto questo se, naturalmente, l’erede è a conoscenza dell’esistenza della polizza vita, che, non soggetta ad alcun regime di pubblicità, ben potrebbe essere riscossa dall’interessato all’insaputa del legittimario.

Quanto al trust, l’atto costitutivo ha natura riservata e la sua conoscenza è, di regola, destinata solo ai soggetti direttamente interessati, tanto che sono frequenti le clausole che impongono al trustee un generale obbligo di riservatezza. Il nostro ordinamento non conosce un registro dei trust e, anche ove obblighi di registrazione e trascrizione potrebbero rendere più agevole scoprire l’esistenza dell’atto costitutivo, la riservatezza del contenuto dispositivo e dei dati dei beneficiari viene comunque preservata dalla previsione di norme che limitano il diritto di accesso agli atti. Sul punto, il 22 novembre scorso, è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha sancito l’invalidità dell’art. 30, par. 5, lett. c), della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), affermando che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva del trust e sulla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto costituisce un’ingerenza nei diritti di libertà e protezione garantiti dagli articoli 7 e 8 della CEDU.

Allo stato, l’istituto del trust offre, dunque, maggiori tutele e garanzie di riservatezza ai soggetti terzi beneficiari rispetto alla polizza vita. 

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