L’esercizio del potere di nomina di un nuovo Trustee da parte degli eredi (legittimi) comporta accettazione tacita dell’eredità. È quanto affermato recentemente dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1040, depositata il 25.05.2022. Secondo il Collegio fiorentino: “dal momento che la successione mortis causa comporta il subentro degli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del de cuiu, il solo fatto di aver acquisito il potere di nomina del Trustee per effetto di successione ereditaria e di averne in concreto poi disposto attraverso la nomina è idoneo a creare i presupposti per l’accettazione dell’eredità per facta concludentia e quindi per l’acquisto della qualità di erede”.
Ricordando come la disciplina del Trust sia obbligatoriamente dettagliata nell’atto costitutivo predisposto dallo stesso disponente al momento dell’istituzione del patrimonio segregato (che, nel caso specifico, prevedeva la nomina del Trustee da parte degli eredi del disponente ove quest’ultimo fosse mancato), i Giudici hanno respinto le doglianze delle appellanti affermando come la nomina del nuovo fiduciario da parte di queste ultime fosse stata possibile proprio perché le stesse rivestivano la qualità di eredi, dovendo, pertanto, considerarsi tamquam non esset ogni atto di rinuncia successivo.