Trust liquidatorio e fallimento

L’aspetto segregativo caratterizzante il Trust offre lo spunto per il suo utilizzo nell’ambito della crisi d’impresa, ponendosi come strumento utilizzabile in fase di liquidazione dell’attivo al fine di monetizzare le ultime attività conferite, dall’impresa indebitata, nel fondo in Trust, vincolando queste ultime e le somme eventualmente ricavate al soddisfacimento dei creditori sociali individuati nei beneficiari.

Il Trust liquidatorio dovrà, tuttavia, essere istituito prima che l’impresa versi in stato d’insolvenza, realizzandosi, in caso contrario, un utilizzo abusivo dell’istituto in frode ai creditori al fine di evitare l’applicazione della legislazione concorsuale.

Come ribadito dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 2783 del 17/06/2022 (secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella più data pronuncia n. 10105/2014), “il trust deve essere disconosciuto dal giudice del merito ogni volta che sia dichiarato il fallimento per essere accertata l’insolvenza del soggetto, ove l’insolvenza preesistesse all’atto istitutivo”, giacché in tali casi il Trust si pone in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio non consentendo il normale svolgimento della procedura a causa dell’effetto segregativo, il quale impedisce al curatore di amministrare e liquidare l’azienda e, in generale, i beni conferiti in Trust.

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