Trust e imposizione indiretta: sarà dirimente l’attribuzione di un diritto pieno ed esigibile?

Da quando, nel 2006, è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni si discute sull’applicazione delle stesse agli atti istitutivi di “vincoli di destinazione”, inclusi gli atti di apporto di patrimonio in trust. 

Se il primo orientamento dell’Agenzia delle Entrate fu nel senso dell’applicabilità, nella circolare n. 34/E del 20 ottobre scorso la stessa ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, essendo, per contro, necessaria la realizzazione di un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, attribuzione che nel trust si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario».

L’Agenzia fa però un distinguo, specificando come detta attribuzione “potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust”. In tali ipotesi, il presupposto impositivo si determinerebbe già al momento dell’atto di costituzione o di dotazione del trust, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In sede di redazione dell’atto costitutivo sarà, allora, determinante individuare i casi in cui i beneficiari non solo possano dirsi individuati o individuabili, ma, altresì, considerarsi titolari di diritti pieni ed esigibili tali da consentire loro un immediato incremento della propria sfera patrimoniale, dipendendo da ciò il momento di applicazione delle relative imposte.

Poiché l’indicazione dell’Agenzia è quella di lasciare all’Amministrazione finanziaria il potere di verificare in concreto (e, dunque, caso per caso) l’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario, si può presumere che il principio espresso darà luogo a numerose richieste di interpello e controversie.

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