Trust e azione revocatoria

Con la sentenza n. 1074 depositata l’11 maggio scorso, la Corte d’Appello di Venezia ha deciso un’importante vertenza avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art 2901 c.c., di atti dispositivi di beni in un trust. La pronuncia è interessante sotto due distinti profili, quello della scientia damni e quello del litisconsorzio necessario. 

Quanto al primo aspetto, il Collegio, dopo aver osservato come, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni si risolva nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto, evidenzia come, ai fini della revocatoria dell’atto di conferimento dei beni in un trust, non assuma alcun rilievo lo scopo dichiarato del trust, in quanto la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti è di per sé sufficiente a determinare una lesione della garanzia patrimoniale generica.

In tema di litisconsorzio, poi, se il Trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, la Corte precisa come, al contrario, i beneficiari non possano considerarsi legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, giacché “l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale”.

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