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Avv. Monica Cuperlo
Con la circolare n. 34/E del 20/10/2022 l’Agenzia delle Entrate si è soffermata nuovamente sull’istituto del trust dando un quadro generale della disciplina fiscale applicabile.
Tra i vari argomenti trattati – che avremo modo di approfondire in prossimi interventi – vi è anche quello della tassazione, ai fini delle imposte dirette, degli atti di dotazione dei beni in trust.
Accanto ad affermazioni ormai consolidate ed in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte – come l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di conferimento nel fondo in trust di beni immobili, si leggono riflessioni discordanti come quella secondo cui “la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale”, quali – spiega l’Agenzia – l’agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad un immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni.
L’affermazione non pare trovare conferma nella giurisprudenza tributaria. Di contrario avviso è, ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, nella sentenza n. 340 del 01/07/2022, ribadisce come il conferimento di beni in trust non configuri alcun trasferimento effettivo di ricchezza “non comportando un atto di disposizione in senso proprio”. Ciò che ne deriva è che il conferimento di un diritto in trust non integra il presupposto di “atto traslativo a titolo oneroso o gratuito” che, se compiuto prima del termine quinquennale dall’acquisto, comporta il venir meno dei benefici “prima casa”. In siffatta ipotesi, dunque, a detta della Commissione (nello stesso senso anche Commissione Tributaria Regionale Lazio, Roma, sentenza del 22/02/2022) le agevolazioni fiscali permangono in capo al disponente.