Pubblicato in data 31 agosto 2022 il Regolamento IVASS n. 52/2022, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con L. 4 agosto 2022, n. 122, relative alla facoltà di valutare i titoli non durevoli in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale.
Più in particolare, la norma consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le imprese che intendono avvalersi di questa facoltà trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà.
Il Regolamento, rilasciato a seguito di breve pubblica consultazione avviata e conclusa nel mese di agosto, abroga il Reg. IVASS n. 43/2019, concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 il Regolamento in oggetto, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022.
Più in particolare, per garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese ai fini della Direttiva Solvency II, l’art. 1, par. 2, del Regolamento elenca le seguenti informazioni tecniche da utilizzare:
a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all’allegato I;
b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II;
c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari.
La riforma, che ha tra i suoi scopi principali la progressiva riduzione del contenzioso tributario pendente, nonché la velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali, prevede, tra le varie cose:
– la sostituzione delle Commissioni tributarie con le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
– una nuova e autonoma magistratura tributaria, che si affiancherà a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare;
– un giudice monocratico per le cause fino a € 3.000;
– la definizione agevolata per i giudizi pendenti avanti alla Cassazione al 15 luglio 2022, con la cancellazione delle liti fino a € 100.000 con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia ha perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a € 50.000 negli altri casi;
– l’onere della prova a carico dell’Ente impositore e non del contribuente;
– lo svolgimento, a far data dal 1° settembre 2023, esclusivamente a distanza delle udienze della Corte di Giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari (fatta salva l’espressa e motivata richiesta di una delle parti dell’udienza in presenza);
– la possibilità per tutte le parti del giudizio, compresi i giudici, di partecipare alle udienze mediante collegamento audiovisivo;
– in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione;
– in ipotesi di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, maggiorazione del 50% delle spese processuali a carico della parte che ha opposto la soluzione transattiva.
La Legge entrerà in vigore il 16 settembre 2022.
(art. 1224 c.c.; art. 14, D.Lgs. 150/2011)
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
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