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Avv. Fabrizia Fabrici
La Corte di Cassazione, con sentenza 17 maggio 2023, n. 13528, ha affrontato la questione relativa alla gestione del portafoglio clienti al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia.
Il tema è centrale sia nell’ambito del rapporto di agenzia, sia in quello di subagenzia, che soggiace alla stessa disciplina.
Accade di frequente che a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione il subagente continua a gestire i clienti a lui affidati dall’ex agente, o i clienti nuovi dal medesimo procurati all’ex agente, proponendo preventivi finalizzati a far acquistare i prodotti della concorrenza. Ciò avviene soprattutto quando le parti non hanno regolamentato la collaborazione prevedendo uno specifico patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.
I giudici di legittimità, con la pronuncia sopra richiamata, hanno contribuito a fare chiarezza sulla discussa questione affermando, a chiare lettere, che “alla cessazione del rapporto il collaboratore non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia avendo egli solo diritto al trattamento previsto in relazione allo scioglimento del contratto”, commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio. Pertanto, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione il subagente non può rivendicare alcun diritto sui clienti gestiti per conto dell’ex agente.