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Avv. Fabrizia Fabrici
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 10686 del 20 aprile 2023, si è pronunciata nuovamente in materia di risarcimento dei danni riportati dal veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
La tematica affrontata non è nuova: ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno, di regola, va risarcito in forma specifica e che alla liquidazione per equivalente si ricorre solo quando la riparazione del veicolo risulta eccessivamente onerosa per il debitore, determinando un ingiusto arricchimento per il danneggiato.
Ciò significa che nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo caso il risarcimento consiste nella differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato, ovvero nella differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente, con l’aggiunta ulteriore delle spese necessarie per l’immatricolazione del veicolo sostitutivo di quello danneggiato.
Con la pronuncia sopra richiamata la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini dell’esclusione della liquidazione in forma specifica la verifica relativa all’eccessiva onerosità della riparazione del veicolo non può basarsi solo sull’entità dei costi di riparazione rispetto al valore di mercato del bene dovendosi altresì valutare se il risarcimento in forma specifica determina un arricchimento ingiustificato per il danneggiato, che sia tale da superare la finalità risarcitoria che gli è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che eccede notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.