Sinistro occorso su area privata: è garantita la copertura r.c.a.?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per porre chiarezza in relazione all’estensione della copertura assicurativa r.c.a. al sinistro occorso su area di circolazione privata, nel caso di specie si trattava di un’area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata (sentenza 30.07.2021, n. 21983).

La questione posta dalla Sezione rimettente riguardava la possibilità di equiparare alle strade di uso pubblico ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, quindi anche le aree private.

Al quesito posto le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa precisando che ciò che deve essere ritenuto dirimente al fine dell’operatività della copertura assicurativa r.c.a. è l’utilizzazione del veicolo “in modo conforme alla sua funzione abituale”. Per effetto di un tanto, ad avviso dei giudici di legittimità il danneggiante non sarà coperto dalla polizza r.c.a. solamente nell’ipotesi di utilizzazione del veicolo “in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina dettata dal codice delle assicurazioni private (art. 122)”, cioè come mezzo di trasporto. Si tratta, in concreto, di ipotesi rare, da ravvisarsi nell’utilizzazione di mezzo non rientrante tra le tipologie di veicolo contemplate dal codice della strada (ad esempio, in caso di uno scontro tra autoveicolo e sciatore su pista da sci), ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come nel caso di utilizzo del veicolo quale arma per investire e uccidere persone.