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Avv. Fabrizia Fabrici
La procedura di mediazione è una delle procedure di risoluzione delle controversie prevista dall’ordinamento in alternativa al giudizio innanzi il Tribunale. Per alcune controversie, tra cui le controversie in materia di contratti assicurativi, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, il soggetto che intende contestare la validità o specifiche clausole del contratto, avrà l’onere di avviare un procedimento di mediazione nei confronti dell’impresa e dell’intermediario distributore.
Attraverso la riforma Cartabia l’istituto della mediazione è stato valorizzato e rafforzato nell’ottica di incentivare il suo utilizzo per la soluzione delle controversie. Non solo è stato ampliato l’elenco delle materie per le quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, ma sono state inasprite le sanzioni per i soggetti che, chiamati in mediazione, decidono di non parteciparvi. In questo senso, il nuovo art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 prevede espressamente che il giudice condanna la parte che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo al pagamento allo Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e trasmette copia del provvedimento adottato “nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente”.
Pertanto, la “latitanza” nel procedimento di mediazione da parte dell’intermediario o dell’impresa, oltre a scontare il pagamento della sanzione pecuniaria, produce, quale effetto immediato, una segnalazione all’IVASS.
Al fine di evitare queste spiacevoli conseguenze sarà opportuno valutare coscientemente come agire a seguito della notifica della convocazione ad una procedura di mediazione.