AUTORE
Avv. Sarah Pani
Come in precedenza anticipato il Governo, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ha ampliato la protezione ai soggetti qualificabili come “Whistleblower” (leggi anche la news “Whistleblowing: il nuovo decreto inciderà sulla disciplina 231“).
In attesa della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo ad oggi disponibile, oltre al già trattato allargamento oggettivo e soggettivo dell’ambito di applicazione, ha introdotto novità significative.
Tra esse si rinviene la previsione di appositi canali di segnalazione esterna, mediante attribuzione all’ANAC del compito della sua attivazione in modo da garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto e della relativa documentazione.
Per l’effetto, la riforma è intervenuta direttamente sul D.lgs. 231/2001, eliminando, all’art. 6, il comma 2 ter (di fatto sostituendo l’Ispettorato nazionale del lavoro o la competente organizzazione sindacale, quale destinatario della denuncia di eventuali misure discriminatorie, con l’ANAC) ed il comma 2 quater (risultano ora esemplificati dettagliatamente i comportamenti ritorsivi).
Ovviamente, qualora le violazioni non rientrassero nella propria sfera competenza, ANAC dovrà inviare le segnalazioni alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese istituzioni, organi od organismi dell’Unione europea, dandone contestuale avviso al segnalante.
La disposizione amplia così le competenze dell’ANAC, proiettando l’Autorità dall’ambito della maladministration anche al settore della compliance 231.
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