AUTORE
Avv. Fabrizia Fabrici
L’intermediario assicurativo soggiace a precise regole comportamentali dettate sia dalla normativa legislativa (CAP), sia dalla normativa regolamentare (IVASS). La disciplina prevede che l’intermediario sia in grado di leggere i bisogni del cliente e di proporre soluzioni coerenti rispetto alle richieste manifestate da quest’ultimo.
L’obbligo di consigliare il cliente si traduce, di fatto, per l’intermediario, nell’assunzione di una condotta improntata ai principi di trasparenza, di correttezza e di diligenza.
È proprio nell’esecuzione di questi obblighi che possono sorgere contrasti con il cliente.
In questo senso, sorprendono i risultati illustrati dall’Osservatorio Europeo degli intermediari assicurativi della compagnia specializzata nell’assicurazione dei rischi di responsabilità civile professionale degli intermediari (CGPA Europe), giunto alla sua nona edizione.
L’analisi condotta dall’Osservatorio si è estesa anche all’ambito del contenzioso per responsabilità professionale dell’intermediario, dove è stato evidenziato un peso sempre maggiore del mancato assolvimento dell’obbligo di informazione e consulenza sulle cause di apertura dei sinistri di RC professionale, che attualmente risultano incidere per il 56 per cento sulle denunce di sinistro, superando addirittura la causa di infedeltà dei collaboratori. Anche se alla denuncia di sinistro non consegue necessariamente la proposizione di una domanda risarcitoria da parte dell’assicurato, il fenomeno non va comunque trascurato.
Per tale ragione è bene che l’intermediario conservi traccia scritta delle informazioni, dei consigli, e delle consulenze rese al cliente. Solo con la produzione di questi documenti egli potrà dimostrare di avere eseguito l’analisi delle esigenze e dei bisogni del contraente e, di conseguenza, andare esente da responsabilità.