AUTORE
Avv. Sarah Pani
Con la propria recentissima pronuncia (sez. IV, n. 570 dell’11 gennaio 2023) la Suprema Corte si è espressa affermando come la responsabilità degli amministratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non debba implicare automaticamente quella amministrativa dell’ente di appartenenza ai sensi del D.Lgs. 231/01, rilevando come la sentenza impugnata presentasse un percorso argomentativo carente in punto di responsabilità dell’ente, avendo essa sovrapposto e “confuso” i profili di responsabilità da reato dell’amministratore/datore di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società.
Dopo aver brevemente ripercorso la vicenda fattuale (sostanziatasi nel decesso, in un cantiere stradale, di un dipendente di una subappaltatrice della società “incolpata” del delitto di omicidio colposo, a causa di una caduta da un ponteggio non adeguatamente protetto) la Cassazione ha, anzitutto, ribadito che la responsabilità dell’ente si realizza solo allorché il reato presupposto (commesso dalla persona fisica) sia funzionale all’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
I Giudici di legittimità si sono, poi, concentrati sul tema della colpa, evidenziando che, ai fini della pronuncia di responsabilità 231:
- le condotte colpose dei soggetti (persone fisiche) autori del “reato presupposto” rilevano solo se sia contemporaneamente rilevata la c.d. “colpa di organizzazione”, intesa come carenza o inadeguatezza delle cautele che l’ente deve predisporre per prevenire la commissione dei reati del sistema 231;
- sono dunque le sopra citate carenze (poiché atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto) che giustificano l’imputazione dell’illecito direttamente all’ente, il quale risponde del reato “per fatto proprio”.
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In conclusione, in fase di accertamento dell’illecito, la Cassazione ribadisce come sia più che mai necessaria una prova rigorosa della colpa di organizzazione, la quale non va sovrapposta con la colpa attribuita alla persona fisica autrice del reato.
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