Responsabilità 231/2001: quando ricade sull’organizzazione?

La recente sentenza n. 23401 della Suprema Corte, depositata lo scorso 15 giugno 2022, articolata ed innovativa, si è in particolare concentrata sull’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo a prevenire il rischio di commissione di reati – nel caso di specie, connessi alle attività informative da parte di organi apicali rispetto al mercato ed agli enti regolatori dello stesso.

Muovendo dal dato normativo di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001, gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui il fondamento della responsabilità dell’ente è costituito dalla “colpa di organizzazione”, individuando in tale “deficit organizzativo” l’apertura per l’imputazione all’ente dell’illecito penale, escludendo così l’applicazione di un criterio di responsabilità oggettiva.

La sola commissione del reato non equivale a dimostrare l’inidoneità del modello e quest’ultimo costituisce, in ogni caso, solo uno degli elementi che concorre alla configurabilità o meno della colpa dell’ente.

In estrema sintesi, l’ente risponde in quanto non si è dato un’organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla, secondo le linee dettate dal citato art. 6.

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