AUTORE
Avv. Fabrizia Fabrici
Quali effetti produce il recesso di uno dei soci dell’agenzia sul rapporto con la compagnia?
La questione si è posta analizzando la legittimità della clausola presente nel contratto di agenzia che subordina il cambiamento della compagine sociale al gradimento della compagnia assicurativa.
Se simile clausola poteva essere ritenuta valida nella vigenza dell’Accordo Nazionale Agenti del 1994 certamente non risulta conforme al contenuto dell’art. 2 bis dell’Accordo Nazionale Agenti del 2003 attualmente in vigore.
Secondo quest’ultima disposizione il recesso di un socio facente parte dell’originaria compagine sociale della società titolare del rapporto di agenzia non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto e le parti avranno l’onere di attivare l’apposita procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto attraverso il raggiungimento di un’intesa sul soggetto eventualmente subentrante.
Pertanto, la clausola contrattuale che subordina il cambiamento della compagine sociale al gradimento della compagnia assicurativa deve ritenersi illegittima anche se il contratto di agenzia è stato stipulato antecedentemente rispetto all’entrata in vigore dell’A.N.A. 2003.
Infatti, l’Accordo del 2003 prevede espressamente che le nuove norme sostituiscono di diritto, al momento dell’entrata in vigore, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultassero, singolarmente considerate, meno favorevoli per gli agenti.
È evidente che la presenza, nel contratto di agenzia, di una clausola che attribuisce alla società preponente la facoltà di risolvere automaticamente il rapporto nel caso di modificazione non preventivamente autorizzata della compagine sociale dell’agente di assicurazioni è meno favorevole per l’agenzia rispetto alla previsione della procedura prevista all’art. 2-bis dell’accordo A.N.A. 2003.