L’omessa vigilanza sui collaboratori può determinare la revoca del mandato

L’agente che si avvale di collaboratori (subagenti) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ha l’obbligo di vigilare sul loro operato al fine di verificare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari.

Il rapporto di subagenzia è un rapporto derivato ma autonomo rispetto al rapporto di agenzia. Il primo coinvolge l’agente e il subagente, il secondo interessa l’impresa e l’agente. Nonostante l’autonomia dei due rapporti contrattuali le condotte assunte dal subagente possono avere delle ripercussioni sul rapporto di agenzia. In questo senso, è stato dichiarato legittimo il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia esercitato dall’impresa preponente a seguito di una serie di condotte illecite poste in essere da un subagente dell’intermediario che aveva trattenuto premi per polizze assicurative e fondi di investimento solo apparentemente riconducibili alla compagnia assicuratrice ma di fatto mai stipulate.

I giudici di legittimità, in considerazione della durata, della gravità, e della natura degli episodi commessi dal subagente, hanno ritenuto responsabile l’agente di omessa/inadeguata vigilanza nei suoi confronti. Più precisamente i giudici, in considerazione delle modalità con cui il subagente aveva operato, hanno ravvisato una “inadeguatezza organizzativa dell’agente” ritenendo tale situazione idonea a configurare l’ipotesi della giusta causa di recesso e, quindi, a delineare una colpa grave in capo all’agente tale da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto con l’impresa.

Pertanto, la predisposizione di un efficiente sistema di controlli sulla sottorete risulta un rimedio efficace non solo a prevenire possibili contestazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza ma anche a preservare il rapporto con l’impresa.