QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E SEQUESTRO: UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

Rigettato dalla Suprema Corte (con recente sentenza n. 30272/2023) il ricorso proposto nell’interesse di un ente avverso il decreto del GIP di Milano con cui era stato disposto il sequestro, a fini di confisca, per un valore pari ad € 854.000,00.

La società ricorrente, coinvolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nell’ambito di un procedimento penale ed incolpata del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe, sarebbe stata infatti asseritamente utilizzata dai suoi associati per la conclusione di contratti contenenti patti di quota lite, al fine di incamerare le maggiori somme erogate dalle compagnie di assicurazione a titolo di risarcimento, in realtà integralmente dovute ai clienti.

In particolare, la Cassazione, nel rigettare le doglianze mosse dalla difesa secondo la quale, con il sequestro, erano state attinte anche le somme liquidate dalle compagnie alla società a titolo di “spese e onorari”, ha precisato: che nella fase cautelare non è possibile pretendere di quantificare il profitto del reato scindendo le somme illecitamente sottratte agli aventi diritto da quelle relative allo svolgimento di attività effettivamente prestate per la cura delle pratiche di risarcimento, ma con finalità ab origine truffaldine; che soprattutto nella fase cautelare a fronte dell’imputazione degli associati per il reato di truffa non si può escludere che il raggiro che ha conseguenze istantanee, quale l’induzione alla conclusione del contratto per la cura delle pratiche di risarcimento, sia ascrivibile al profitto del reato;
che non vi è separazione tra le condotte degli associati e la responsabilità amministrativa dell’ente, privo di qualsiasi forma e controllo organizzativi. La societario in realtà era -forse il principale – strumento con cui veniva perpetrata la truffa ai danni degli assicurati indotti dalle condotte di raggiro dei suoi professionisti a ritenere di aver diritto a indennizzi assicurativi ben inferiori al valore reale.

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