GDPR e distribuzione assicurativa: quando è possibile inviare e-mail commerciali in assenza del consenso?

Una delle modalità applicative che consente agli intermediari di assicurazione di inviare comunicazioni promozionali via e-mail senza acquisire il preventivo consenso dell’interessato è quella rinvenibile nel c.d. “soft-spam” di cui all’art. 130, comma 4 del nostro Codice della privacy.

Sotto un profilo squisitamente pratico, i requisiti che devono essere rispettati attentamente dal distributore e che legittimano l’esonero dall’acquisizione del consenso sono i seguenti:

  • tale eccezione riguarda soltanto la posta elettronica e non gli altri strumenti automatizzati (fax, sms, messaggi WhatsApp o altre piattaforme);
  • i destinatari delle e-mail devono essere esclusivamente i clienti (non i prospect, né gli ex clienti) persone fisiche (e non persone giuridiche);
  • l’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio della comunicazione deve essere quello fornito dal cliente nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio;
  • la comunicazione promozionale deve avere ad oggetto esclusivamente la promozione di servizi analoghi a quelli acquistati;
  • nell’informativa deve essere indicato che i dati potranno essere utilizzati per il “soft spam” e che l’interessato ha diritto di rifiutare tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

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Quanto illustrato evidenzia come l’eccezione del c.d. “soft spam” rappresenti per gli intermediari assicurativi una modalità applicativa da prendere attentamente in considerazione per effettuare campagne promozionali qualora non sia stato acquisito dall’interessato-cliente il consenso per fini di marketing, fermo restando la puntuale verifica della ricorrenza dei sopra delineati presupposti per non incorrere in violazioni della disciplina in materia.