AUTORE
Avv. Fabrizia Fabrici
Il Tribunale di Milano, con una recentissima ordinanza pronunciata in data 1° febbraio 2023 all’esito di un procedimento cautelare, ha affrontato la questione relativa alla richiesta di sospensione di un provvedimento disciplinare adottato dal Collegio dei Probiviri nei confronti di un associato al Gruppo Agenti.
Il giudice, oltre ad avere respinto la richiesta di sospensione non ravvisando la sussistenza di alcun pregiudizio per l’associato, ha altresì “escluso che l’autorità giudiziaria adita possa interferire in scelte di opportunità del Gruppo quanto alla sussistenza di un conflitto di interessi che possa pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità della gestione direttiva del Gruppo stesso”.
Attraverso lo statuto e la normativa interna complementare (Codice Etico, accordi, delibere degli organi dell’associazione) il Gruppo Agenti è libero di autodeterminarsi dettando l’insieme dei valori e dei principi fondamentali che regolano la partecipazione alla vita associativa. In questo ambito, il sindacato del giudice è limitato: al fine di determinare la legittimità di una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un associato e, quindi, decidere per il suo annullamento, egli non potrà spingersi nel merito ma dovrà accertare l’esistenza della causa che ha determinato l’assunzione del provvedimento disciplinare sulla base delle previsioni contenute nelle disposizioni statutarie.
Pertanto, si può affermare che l’esercizio potere disciplinare rimane una prerogativa dell’organo giudicante del Gruppo e che il potere di intervento dell’autorità giudiziaria incontra un limite nella normativa interna adottata dal Gruppo medesimo.