AUTORE
Avv. Elena Balloch
Con il Provvedimento n. 128 del 22 febbraio 2023, l’IVASS ha nuovamente modificato il Reg. IVASS n. 40/2018:
- allineando le disposizioni sui requisiti di professionalità alla normativa sull’ordinamento scolastico;
- introducendo nuovi obblighi relativi a domini e sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, allo scopo di “arginare il fenomeno dei siti internet irregolari”, l’IVASS ha introdotto l’obbligo per tutti gli intermediari che operano sul territorio italiano di avvalersi unicamente dei siti internet comunicati all’Autorità di vigilanza per lo svolgimento dell’attività di promozione e/o collocamento di contratti assicurativi.
A tal fine, gli intermediari iscritti in sez. A, B, D, e F del RUI o inseriti nell’Elenco annesso, dovranno comunicare all’IVASS:
- i domini e i sotto-domini internet (messi a disposizione dall’impresa o da altro intermediario) impiegati per la promozione e/o il collocamento di contratti di assicurazione, nonché le eventuali successive variazioni;
- i domini e i sotto-domini internet (ed eventuali successive variazioni) impiegati dagli eventuali soggetti iscritti in sez. E di cui si avvalgono.
Nella fase transitoria la comunicazione è dovuta entro 90 giorni dalla pubblicazione delle istruzioni tecniche IVASS (recanti le modalità di trasmissione). A regime il termine è ridotto a 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione del dominio internet o di utilizzo del sotto-dominio.
I nuovi obblighi di comunicazione non si applicano agli intermediari iscritti in sez. D del RUI con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo.
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