Procedimento ex D.Lgs. 231/2001 e ne bis in idem: la procura dispone l’archiviazione

La Procura della Repubblica di Milano ha archiviato, in applicazione del principio del ne bis in idem, il procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente, indagato per la commissione di un reato tributario ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231, asseritamente commesso mediante simulazione di contratti di appalto in luogo di somministrazione di manodopera.

Nel proprio decreto di archiviazione del 9.11.2022 il Pubblico Ministero ha, in particolare, tenuto conto della intervenuta definizione, attraverso ravvedimento operoso, del complementare procedimento tributario a carico della società. 

Oltre a ripercorrere il panorama giurisprudenziale, soprattutto europeo, relativo al divieto di bis in idem il decreto ha, tra l’altro, evidenziato come i fatti contestati dall’Agenzia delle Entrate e quelli posti a fondamento del procedimento ex D.Lgs. 231/2001 fossero i medesimi, come la sanzione comminata dall’Agenzia delle Entrate dovesse essere considerata “sostanzialmente penale” e come l’eventuale cumulo di sanzioni pecuniarie, laddove il procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente si fosse concluso con una condanna, avrebbe rischiato, “in altre parole, di costituire un eccesso punitivo… anche alla luce della sanzione già irrogata dall’Agenzia delle Entrate”, di per sé sola “proporzionata, dissuasiva ed effettiva rispetto allo scopo di tutela perseguito dal legislatore, l’interesse dello Stato alla percezione dei tributi”.

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