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Avv. Fabrizia Fabrici
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civile, n. 11101/2023) ha chiarito la sorte dell’indennizzo derivante da una polizza vita nell’ipotesi di premorienza di uno dei beneficiari rispetto allo stipulante.
In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità. In assenza di diverse indicazioni da parte del contraente la designazione generica degli “eredi” determina la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto in parti eguali e non secondo i criteri della successione ereditaria.
Che cosa accade nell’ipotesi di premorienza di uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita rispetto allo stipulante?
La premorienza di uno degli eredi dello stipulante, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, non comporta un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che l’attribuzione del diritto al beneficiario per effetto della designazione giustifica l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del comma secondo dell’art. 1412 del codice civile, secondo cui nell’ipotesi di premorienza del beneficiario al contraente la prestazione dovrà essere eseguita in favore degli eredi del beneficiario premorto in proporzione alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. In altre parole, la premorienza di uno degli eredi del contraente determina un “subentro per rappresentazione” in favore degli eredi del premorto. In relazione a questi ultimi l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa opererà iure hereditatis e, quindi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte.