Pagamenti elettronici non autorizzati: quando è responsabile l’intermediario?

L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, con decisione n. 1859/2023, si è pronunciato in materia di utilizzo fraudolento della carta di credito.

Il caso oggetto di esame riguarda il ricorso presentato da un soggetto che, dopo avere subito il furto del portafoglio mentre circolava all’interno della metropolitana di Milano, ha constatato l’utilizzo fraudolento della sua carta di credito. Attraverso tre distinte operazioni, eseguite da tre ATM diversi, nell’arco di neanche un’ora, è stato prelevato l’importo complessivo di € 970,00.

Dalla ricostruzione dei fatti, supportata dalla documentazione prodotta dall’istituto di credito, è emerso che la prima operazione è stata eseguita alle ore 18:58 e le successive due alle ore 19:38 e alle ore 19:47.

Nell’analisi dei fatti l’ABF ha evidenziato che “se il ricorrente avesse ricevuto un sms o la notifica della prima operazione, le successive transazioni fraudolente si sarebbero verosimilmente evitate, potendo l’istante provvedere al blocco della carta.”.

Nello specifico, l’ABF ha richiamato la decisione n. 24366/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, che ha contribuito a chiarire gli oneri che incombono sull’intermediario, affermando che: “fra i doveri di protezione dell’utente gravanti sull’intermediario rientra l’onere di fornire il servizio di sms alert o assimilabili da cui l’intermediario può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene.”.

Conseguentemente, l’ABF ha evidenziato che il mancato invio dell’sms o, comunque, la mancata prova dell’invio della notifica da parte dell’intermediario rileva nel delineare la responsabilità concorrente del medesimo per quanto attiene le operazioni successive alla prima. Per tale ragione il ricorso è stato parzialmente accolto e l’istituto di credito è stato condannato a restituire gli importi corrispondenti alla seconda e alla terza operazione truffaldina.