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Avv. Fabrizia Fabrici
Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di obblighi informativi dell’intermediario nel collocamento di prodotti finanziari (sentenza n. 7288/2023). Nel caso oggetto di esame l’investitore aveva convenuto in giudizio la Banca e l’intermediario contestando a quest’ultimo l’inadempimento agli obblighi informativi e il conseguente collocamento di un prodotto non adeguato rispetto alla propensione al rischio del cliente.
I giudici di legittimità hanno affermato che incombe sull’intermediario l’onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente e che tale onere sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione. In altre parole, l’intermediario dovrà essere in grado di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa al prodotto finanziario intermediato. Ma non solo. Attraverso la pronuncia sopra indicata i giudici hanno introdotto una presunzione di danno in capo al cliente nel caso in cui l’intermediario non riesca a fornire la prova dell’adempimento, sostenendo che “l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”.
Considerato che anche sugli intermediari assicurativi incombono precisi obblighi di informativa nei confronti dei clienti il principio affermato dalla Cassazione risulterà senz’altro applicabile anche al mondo assicurativo.
Pertanto, gli intermediari dovranno prestare particolare attenzione non solo agli oneri di informativa previsti dalla normativa legislativa e regolamentare ma anche alle modalità attraverso le quali daranno adempimento a tali oneri al fine di essere in grado di fornire la prova richiesta nell’ipotesi di un eventuale giudizio.