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Nuovi obblighi antiriciclaggio: provvedimento IVASS N. 111 del 13 luglio 2021

In data 13 luglio 2021 l’IVASS ha pubblicato il Provvedimento 111/2021.

Tale provvedimento attua e integra il Regolamento 44/2019 in materia di presidi antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela previsti in capo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi.

Il provvedimento riguarda esclusivamente l’operatività nei rami vita e prevede nuovi obblighi vincolanti per gli intermediari a partire dal 1° gennaio 2022.

Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per gli intermediari.

  1. Sono dettati requisiti dimensionali che, ove posseduti dall’Intermediario per almeno un biennio, determineranno l’applicazione di obblighi aggiuntivi. In particolare:
    • se l’Intermediario ha 30 o più iscritti in sezione E e, congiuntamente, distribuisce polizze per un ammontare di premi lordi contabilizzati dalle compagnie superiore a 15 milioni di euro, si applica l’obbligo di istituire una funzione antiriciclaggio;
    • se l’Intermediario in forma societaria ha 100 o più iscritti in sezione E e, congiuntamente, distribuisce polizze per un ammontare di premi lordi contabilizzati dalle compagnie superiore a 20 milioni di euro, si applica l’obbligo di istituire una funzione di revisione interna.

Le compagnie sono tenute a comunicare ogni anno tramite pec all’IVASS e ai propri Intermediari i dati sull’ammontare dei premi contabilizzati, al fine di consentire le valutazioni relative agli obblighi indicati.

  1. È previsto l’obbligo di comunicare all’IVASS l’istituzione o l’eliminazione (in caso di perdita dei requisiti) delle funzioni antiriciclaggio e/o di revisione interna e dei relativi titolari.

La valutazione e l’eventuale comunicazione all’IVASS di istituzione delle funzioni a partire dal 2022 devono essere effettuate entro il 30 novembre 2021In assenza dei requisiti indicati al punto 1. non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’IVASS.

  1. È previsto l’obbligo di segnalare all’IVASS la mancata comunicazione da parte della compagnia dei dati sui premi contabilizzati(dopo aver sollecitato in prima battuta la compagnia stessa).
  2. È precisata l’applicabilità di alcune disposizioni del Regolamento 44/2019. In particolare, si prevede che, in assenza di un Consiglio di amministrazione, i compiti ad esso attribuiti sono svolti dall’Intermediario titolare della ditta individuale ovvero dall’amministratore unico o dalla pluralità di amministratori in caso di società.

Regolamento IVASS 44/2019 (modificato dal Provv. 111/2021) 

Provvedimento IVASS 111/2021

Relazione al Provv. IVASS 111/2021