In data 13 luglio 2021 l’IVASS ha pubblicato il Provvedimento 111/2021.
Tale provvedimento attua e integra il Regolamento 44/2019 in materia di presidi antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela previsti in capo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi.
Il provvedimento riguarda esclusivamente l’operatività nei rami vita e prevede nuovi obblighi vincolanti per gli intermediari a partire dal 1° gennaio 2022.
Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per gli intermediari.
- Sono dettati requisiti dimensionali che, ove posseduti dall’Intermediario per almeno un biennio, determineranno l’applicazione di obblighi aggiuntivi. In particolare:
- se l’Intermediario ha 30 o più iscritti in sezione E e, congiuntamente, distribuisce polizze per un ammontare di premi lordi contabilizzati dalle compagnie superiore a 15 milioni di euro, si applica l’obbligo di istituire una funzione antiriciclaggio;
- se l’Intermediario in forma societaria ha 100 o più iscritti in sezione E e, congiuntamente, distribuisce polizze per un ammontare di premi lordi contabilizzati dalle compagnie superiore a 20 milioni di euro, si applica l’obbligo di istituire una funzione di revisione interna.
Le compagnie sono tenute a comunicare ogni anno tramite pec all’IVASS e ai propri Intermediari i dati sull’ammontare dei premi contabilizzati, al fine di consentire le valutazioni relative agli obblighi indicati.
- È previsto l’obbligo di comunicare all’IVASS l’istituzione o l’eliminazione (in caso di perdita dei requisiti) delle funzioni antiriciclaggio e/o di revisione interna e dei relativi titolari.
La valutazione e l’eventuale comunicazione all’IVASS di istituzione delle funzioni a partire dal 2022 devono essere effettuate entro il 30 novembre 2021. In assenza dei requisiti indicati al punto 1. non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’IVASS.
- È previsto l’obbligo di segnalare all’IVASS la mancata comunicazione da parte della compagnia dei dati sui premi contabilizzati(dopo aver sollecitato in prima battuta la compagnia stessa).
- È precisata l’applicabilità di alcune disposizioni del Regolamento 44/2019. In particolare, si prevede che, in assenza di un Consiglio di amministrazione, i compiti ad esso attribuiti sono svolti dall’Intermediario titolare della ditta individuale ovvero dall’amministratore unico o dalla pluralità di amministratori in caso di società.
➜ Regolamento IVASS 44/2019 (modificato dal Provv. 111/2021)
➜ Provvedimento IVASS 111/2021
➜ Relazione al Provv. IVASS 111/2021