AUTORE
Avv. Sarah Pani
Di interesse la sentenza emessa dalla Cassazione (n. 21640 del 19 maggio 2023) che, nel dichiarare la prescrizione nei confronti della persona fisica imputata, ha invece accolto il ricorso presentato dalla società coinvolta nel processo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rinviando al giudice di merito l’accertamento sulla sua eventuale responsabilità.
La pronuncia, in particolare, ha precisato:
- che in presenza di prescrizione del reato presupposto il giudice deve comunque procedere all’accertamento della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse/vantaggio l’illecito è stato commesso;
- nel definire tautologica e carente la motivazione di merito sulla responsabilità dell’ente, che quest’ultima non si fonda su un’estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo ma sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell’ente, a fronte dell’obbligo di auto-normazione volto alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell’attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo (MOG);
- che l’illecito, pur se inscindibilmente connesso alla realizzazione di un reato da parte di un autore individuale nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risulta comunque caratterizzato da autonomia di configurazione giuridica, poiché fondato su presupposti differenti, basati su un deficit organizzativo “colpevole” che ha reso possibile la realizzazione di tale reato;
- che per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del MOG, il giudice deve utilizzate il criterio della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa, dovendo idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi;
- che occorre accertare sia la colpa in organizzazione dell’ente sia l’incidenza di quest’ultima rispetto alla verificazione del reato presupposto;
- che nel merito va verificato se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola organizzativa violata mirava ad evitare/minimizzare, ovvero che se il modello “idoneo” fosse stato rispettato l’evento non si sarebbe verificato;
- che occorre valutare la bontà, idoneità ed efficacia del MOG, grazie al quale l’ente potrebbe, pertanto, andare esente da responsabilità, pur se un reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse/vantaggio, con prevedibile effetto virtuoso anche rispetto all’incentivazione dell’adozione di modelli di compliance aziendale;
- infine, che l’ente che non si sia dotato di siffatti modelli organizzativi risponderà verosimilmente del reato presupposto commesso dal suo rappresentante, se compiuto a suo vantaggio o nel suo interesse.