L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) in data 5 ottobre 2023 ha pubblicato un rapporto avente ad oggetto l’impatto dell’inflazione sulle imprese di assicurazione in Europa.
Tale analisi considera gli effetti che l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse hanno avuto nel settore assicurativo, valutando anche i potenziali rischi futuri.
L’elevata inflazione unita all’aumento dei tassi di interesse influisce, infatti, sulla capitalizzazione delle imprese, nonché sulla loro redditività e posizione di liquidità.
Più in particolare, il report illustra che:
In data 4 ottobre 2023 il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA, ossia le ESAs) ha pubblicato il programma di lavoro per il 2024.
In particolare, le ESAs si concentreranno sulle seguenti aree: protezione dei consumatori e degli investitori, resilienza operativa, conglomerati finanziari e cartolarizzazione.
Inoltre, alla luce delle complesse condizioni macroeconomiche le ESAs proseguiranno il monitoraggio e la valutazione dei principali rischi e delle vulnerabilità emergenti intersettoriali per la stabilità finanziaria.
In relazione alla comunicazione della propria valutazione dei rischi, le ESAs continueranno a fornire aggiornamenti della propria valutazione al tavolo per la stabilità finanziaria del Comitato economico e finanziario (EFC-FST), oltre che ad elaborare dei rapporti sui rischi intersettoriali.
Va disposta la compensazione delle spese legali per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (dimensione caratteri ed interlinea).
Il condomino che impugna una deliberazione dell’assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio, senza che abbia rilievo in proposito l’esistenza di una tabella di proprietà e di eventuali “tabelle di gestione”, le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell’intero fabbricato, e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi.
La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da sinistri avvenuti all’estero” (contenuta negli artt. 151-155 cod. ass.), prevede la figura del ‘mandatario per la liquidazione dei sinistri’ (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua, ‘acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa’; la norma mira evidentemente ad agevolare il danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia. L’intervento del mandatario non è tuttavia indefettibile, in quanto la norma dell’ art. 153 cod. ass., nel prevedere che i danneggiati residenti nel territorio della Repubblica “hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”, configura la possibilità di rivolgere la pretesa risarcitoria (e, quindi, anche di agire in via giudiziaria) al soggetto operante in territorio italiano come modalità alternativa, in tal senso deponendo sia la lettera che la finalità della norma. La legittimazione processuale passiva della mandataria è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero.