Nota informativa 09/23

Novità e richiami normativi

Al fine di contrastare i siti fake, l’IVASS con avviso del 27 luglio 2023 ha pubblicato la lista dei siti internet, comunicati dagli intermediari, aventi la finalità di promuovere o collocare i prodotti assicurativi.

La lista, che inizialmente includeva le comunicazioni pervenute all’IVASS entro il 5 giugno 2023,

è stata aggiornata (con avviso del 24 agosto 2023) in base alle comunicazioni pervenute al 27 luglio 2023 e verrà poi aggiornata su base mensile.

La finalità primaria della lista è legata alla volontà di consentire un ordinato svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e di predisporre una migliore tutela dei contraenti e degli assicurati. Tale misura rappresenta, inoltre, un vantaggioso strumento di protezione degli stessi intermediari, avente lo scopo, invero, di ridurre considerevolmente il rischio reputazionale evitando di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali, siti che hanno registrato un preoccupante incremento negli ultimi anni.

Suddetta lista costituisce, infine, un utile strumento per la Compagnia ai fini del controllo della rete distributiva e, più in particolare, per le verifiche sul corretto utilizzo dei domini e sotto-domini Internet da parte degli intermediari di cui la stessa si avvale.

Novità e richiami giurisprudenziali

Mentre ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione exart. 1892, comma 1, c.c., è necessario che l’assicuratore fornisca la prova del fatto che, se avesse conosciuto quella circostanza, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse o non lo avrebbe stipulato affatto, ai fini dell’individuazione di quali sono le circostanze che l’assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto. Pertanto, l’art. 1892 c.c. onera l’assicurato di comunicare all’assicuratore l’esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità. E tali – nell’ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello “claims made” – sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l’assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato.

La sindacabilità in appello della condanna alle spese di lite comminata dal primo giudice, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità.

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
APPENDICE AL BOLLETTINO DI VIGILANZA N. 7 DEL 31 AGOSTO 2023

Tipologia di violazione

Norma sanzionatoria di riferimento

Sanzione irrogata e destinatari

Artt. 37-ter del d.lgs. 209/2005, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento IVASS 24/2016 e 183 del d.lgs. 209/2005; artt. 30-bis e 30-ter del d.lgs. 209/2005, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del Regolamento IVASS 32/2016, 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018 (accertamenti ispettivi) in relazione alle irregolarità accertate con riguardo:

– alle carenze nel governo e nella gestione dei rischi finanziari nonché nella tutela dei diritti dei contraenti per gli investimenti effettuati tramite fondi multi-asset, con particolare riferimento al processo di distribuzione dei dividendi, all’attività di indirizzo e monitoraggio dell’operatività in derivati e al controllo della corretta valorizzazione degli strumenti finanziari sottostanti;

– alle carenze nel processo di definizione del Risk Appetite Framework e mancato utilizzo di stress test basati sul “peggiore caso possibile”.

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005

€ 1.800.000,00
(Poste Vita s.p.a.)

ADEMPIMENTI IN SCADENZA INTERESSANTI LA COMPAGNIA:
settembre - INIZI ottobre