Pubblicato il 24 luglio 2023 sul sito dell’EIOPA un documento di consultazione sull’open insurance.
Più in particolare, l’obiettivo consiste nello studio di una possibile dashboard assicurativa che mostri al consumatore le polizze assicurative e le relative informazioni in modalità “user-friendly” e in un unico posto, tale da consentire la consultazione di tutte le informazioni sugli operatori coinvolti (compagnie e intermediari).
Si tratta di un unico use case, selezionato per consentire un’esplorazione più tecnica e bottom-up dal punto di vista della vigilanza del potenziale impatto e dei relativi rischi
L’EIOPA evidenza che l’obiettivo è quello di utilizzare la citata casistica per studiarne le caratteristiche a livello puramente teorico, non avendo la stessa alcuna intenzione di realizzare, né di proporre la realizzazione, di una dashboard di questo tipo.
Sarà possibile trasmettere commenti e proposte sino al 24 ottobre 2023.
L’EIOPA ha pubblicato il 20 luglio 2023 un report per la valutazione della complessiva maturità del framework di vigilanza in ambito POG sviluppato dalle singole Autorità nazionali nell’attività di vigilanza nei confronti dei produttori.
Il report si basa su un questionario di self-assessment somministrato a 30 Autorità, seguito da ulteriori approfondimenti per chiarire i riscontri forniti nel questionario.
I risultati complessivi hanno evidenziato che la maggior parte delle Autorità ha adattato i propri processi interni per includere la supervisione in ambito POG, pur permanendo un significativo divario nel grado di maturità raggiunto dalle stesse.
L’IVASS è stata inclusa nel gruppo di Autorità con il maggior livello di maturità, destinataria di un’unica raccomandazione, consistente nell’adottare processi interni di
vigilanza POG “fit-for-purpose”.
Non può ritenersi idoneo a sorreggere la statuizione di compensazione
delle spese processuali il criterio della “novità della materia trattata”, riconducibile, più in generale, ad una situazione di obiettiva e marcata incertezza sulla questione dirimente, non necessariamente orientata dalla giurisprudenza (nella specie la Corte ha ritenuto che la risoluzione della controversia riguardante la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico del riconoscimento di una sentenza straniera, che abbia dichiarato la
piena adozione, da parte della madre d’intenzione, di una minore, concepita, mediante procreazione medicalmente assistita eterologa (realizzata con gamete di donatore anonimo e decisa con consenso documentato di entrambe), nell’ambito di una coppia omoaffettiva, composta da due donne coniugate in Francia, non rientra tra le ipotesi di assoluta “novità della materia trattata”, né in un’altra di quelle previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., che possa giustificare, in caso di totale accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite).
A fronte della pretesa di pagamento dell’IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell’opposizione all’esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario – essendo privo della relativa giurisdizione – bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell’IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.
Se dalla motivazione del provvedimento emerge la statuizione sulle spese, omessa in dispositivo, si potrà procedere alla correzione dell’errore materiale; se nulla dice anche la motivazione, bisognerà censurare la decisione per omessa pronuncia; in alcun caso il rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale può costituire l’esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite; l’istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l’esercizio, né dunque la consumazione, di una “potestas iudicandi”.