L’EIOPA ha comunicato che coordinerà una campagna di mystery shopping a livello europeo che coinvolgerà 8 Stati membri. Sul sito dell’IVASS è stato confermato che l’Italia parteciperà a tale iniziativa.
L’attività svolta in incognito dai cd. “mystery shoppers” consentirà, quindi, di raccogliere dati di dettaglio sulla concreta modalità di svolgimento dell’attività di promozione e collocamento da parte dei distributori, nonché sulla complessiva gestione dei rapporti con i consumatori.
I risultati di questo esercizio verranno pubblicati nella prima metà del 2024.
Il 3 luglio 2023 l’EIOPA ha pubblicato il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS), trasmesse alla Commissione UE il 30 giugno, finalizzato ad adeguare l’importo minimo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale e la capacità finanziaria degli intermediari ai sensi dell’art. 10, par. 7, della Direttiva IDD.
Come noto, infatti, l’EIOPA rivede periodicamente suddetti importi allo scopo di adeguarli alle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.
I citati importi, che presumibilmente verranno confermati nei prossimi passaggi legislativi, sono i seguenti:
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 27 giugno, ha approvato in esame preliminare il Disegno di legge in materia di sicurezza stradale che determinerà la modifica del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992.
Tra le modifiche previste sono incluse, tra le varie cose:
A fronte della pretesa di pagamento dell’IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell’opposizione all’esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario – essendo privo della relativa giurisdizione – bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell’IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.
Se dalla motivazione del provvedimento emerge la statuizione sulle spese, omessa in dispositivo, si potrà procedere alla correzione dell’errore materiale; se nulla dice anche la motivazione, bisognerà censurare la decisione per omessa pronuncia; in alcun caso il rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale può costituire l’esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite; l’istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l’esercizio, né dunque la consumazione, di una “potestas iudicandi“.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall’esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem“) avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.