Nota informativa 06/23

Novità e richiami normativi

Pubblicato in data 3 maggio il Quaderno IVASS n. 26/2023 dal titolo “A Risk Dashboard for the Italian insurance sector”. Il documento, disponibile solo in lingua inglese, analizza le caratteristiche generali della Risk Dashboard come strumento per la vigilanza macroprudenziale del settore finanziario e spiega perché potrebbe risultare utile nel monitoraggio di specifici rischi assicurativi.
Dopo una sintetica illustrazione di due Risk Dashboard europee (elaborate rispettivamente dall’ESRB sull’intero settore finanziario e dall’EIOPA per il mercato assicurativo europeo), viene descritto lo strumento implementato dall’IVASS al fine di monitorare i rischi delle imprese assicurative italiane. Trattasi di un tool impiegato dal 2013 per uso interno e dal 2016 per l’integrazione della sezione assicurativa nell’ambito della Risk Dashboard della Banca d’Italia.
La Risk Dashboard IVASS viene costantemente perfezionata al fine di raggiungere 2 principali obiettivi: 1) garantire un alto grado di comparabilità con la Risk Dashboard elaborata dall’EIOPA; 2) elaborare un focus sui rischi specifici degli assicuratori italiani.
I risultati sono pubblici e disponibili nell’ambito del report annuale dell’Autorità.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023 il Provv. IVASS n. 131 del 10 maggio 2023, recante modifiche e integrazioni in materia di finanza sostenibile nelle assicurazioni.
Pertanto, le disposizioni in esso previste, che modificano i Regolamenti IVASS nn. 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 45/2020, sono entrate in vigore in data 23 maggio.

Il 1° giugno 2023 ciascuna Autorità di Vigilanza Europee (EIOPA, EBA ed ESMA) ha pubblicato un report sull’andamento e il monitoraggio in materia di greenwashing.
Più in particolare, il report EIOPA riporta una propria definizione del fenomeno (non ritenendo sufficienti le definizioni ad oggi riportate nella normativa europea in materia), riferibile ad affermazioni, dichiarazioni e pratiche fuorvianti che fanno falsamente intendere che un determinato prodotto o servizio apporta un beneficio per l’ambiente o le persone. Trattasi, pertanto, di una patica che può essere fuorviante per consumatori, investitori e altri soggetti. Per fronteggiare questo fenomeno, che rientra nel contesto della macro categoria del conduct risk, tanto le Autorità nazionali quanto l’EIOPA, hanno iniziato ad inserire il greenwashing nelle proprie attività di vigilanza.
Nel report vengono inoltre riportati degli esempi di pratiche di greenwashing, che possono concretizzarsi in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto (anche non-life), e i rischi connessi (tra i quali vengono elencati il rischio reputazionale e il rischio di non conformità). 

Novità e richiami giurisprudenziali

(D.M. 55/2014)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

(D.L. 67/1997)
Presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente per la difesa in giudizio per fatti attinenti il proprio lavoro sono la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento definitivo del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali. 

(D.L. 67/1997)
Il diritto al ristoro delle spese non implica necessariamente il rimborso totale delle stesse: non è ragionevole un’equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista e quello di protezione del dipendente, che è a carico dello Stato, poiché il debito del cliente risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto professionale. Trattasi di oneri di cui non può farsi totale carico l’amministrazione, ed ecco perché, prudentemente, il legislatore ha previsto che siano vagliati, sotto il profilo della congruità, dall’Avvocatura dello Stato.

(D.M. 55/2014)
Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

(art. 17, par.1, Reg. (UE) 1215/2012)
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’imposta sul valore aggiunto potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.

ADEMPIMENTI IN SCADENZA INTERESSANTI LA COMPAGNIA: GIUGNO

Giugno

Svolgimento di sessione formativa in materia di aggiornamenti normativi, in data da definirsi congiuntamente al Titolare interno.