Non si sottrae a sanzione 231 l’ente cancellato dal registro delle imprese 

Anche nella presente occasione (sent. n.37655 del 14 settembre 2023) la Cassazione ha avallato il proprio precedente orientamento sostenendo come la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determini – in automatico – anche l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. #231/2001 ascritto allo stesso, poiché commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio. 

La Corte, nella propria recente pronuncia ha disatteso un differente orientamento secondo il quale, in forza dell’assimilazione delle disposizioni dell’imputato a quelle dell’ente, il venir meno della persona giuridica avrebbe reso impraticabile l’applicazione delle sanzioni previste in tema di responsabilità amministrativa alla società. 

Il discostarsi da tale assunto discenderebbe, ad avviso della Corte, dalla circostanza per cui, mentre la pronuncia sopra menzionata si riferiva ad un’ipotesi di cancellazione fisiologica della società (fallimento), la cancellazione nel caso esaminato dalla sentenza in commento avrebbe, anzi,  potuto “costituire un commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria”. 

Ecco come l’ipotesi di #cancellazione “di comodo” della #società non solleva la stessa dalle proprie responsabilità amministrative per gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

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