Nessuna “messa alla prova” per l’ente 231

Nonostante le aperture offerte dalle pronunce di alcuni Tribunali ordinari, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è recentemente pronunciata stabilendo (secondo quanto indicato nell’informazione provvisoria n. 17 del 27.10.2022) che “L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001”.

In attesa di conoscere le motivazioni di tale decisione, si può osservare come la Cassazione abbia evidentemente disatteso gli approdi cui taluni giudici di merito erano pervenuti (tra cui il Tribunale di Bari con la propria ordinanza del 22.06.2022), allorché  tale istituto era stato ritenuto compatibile con il sistema di responsabilità amministrativa degli enti, sulla scorta del fatto che da ciò non derivasse “alcuna violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quanto genera effetti sfavorevoli per l’imputato: la messa alla prova per l’ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimento speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale”.

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