Nessuna attenuante se il modello non è reso operativo

È stata depositata da poche settimane la sentenza della Corte di Cassazione, n. 38025 del 7 ottobre 2022, la quale si è espressa in merito all’applicazione, alla società ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, della circostanza attenuante di cui all’art. 12, co. 2, lett. b), che prevede una riduzione della sanzione applicata “da un terzo alla metà” laddove, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado […]” l’ente abbia “adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Nel caso in esame l’ente coinvolto, operante in campo petrolifero, ha lamentato la mancata applicazione di tale circostanza nei precedenti gradi di giudizio nonostante, nei tempi previsti, avesse adottato un modello di gestione e controllo – comprensivo di un manuale integrato su qualità, ambiente, sicurezza e lavoro – e proceduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza.

Sul punto, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto dall’ente ha affermato, ribadendolo, il principio secondo cui per l’applicazione di tale attenuante è necessaria l’effettiva operatività del modello adottato, ritenendo i Giudici evidentemente non sufficienti le iniziative intraprese dalla società e poste a supporto del ricorso.

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