MOG inadeguato e OdV non autonomo: la sentenza d’appello nei confronti della BPV

È recente la sentenza, depositata il 4 gennaio 2023 dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in LCA, che affronta, tra gli altri, l’ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in relazione ai delitti di aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Vigilanza e falso in prospetto.

In estrema sintesi, rispetto all’ampissima ed articolata motivazione portata dalla pronuncia (qui in estratto) i Giudici di secondo grado, nel confermare la condanna nei confronti dell’ente, si sono concentrati, in particolare:

  • sulla necessità di adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto all’attività dell’ente, rilevando, nel caso di specie, come quello adottato da BPV risultasse invece “caratterizzato da prescrizioni per lo più generiche e, quindi, manifestasse gravi lacune tanto sotto il versante dell’idoneità quanto sotto quello dell’efficacia”, contenendo “indicazioni  di portata assolutamente generale per prevenire la commissione dei delitti in questione, in larga parte risolvendosi nella previsione della adozione di un’organizzazione interna basata sui criteri di ripartizione di competenze e segregazione funzionale in ordine a specifiche attività, nonché di cura di adempimenti formali, ovvero nell’impartire divieti attinenti a profili marginali rispetto all’esigenza di prevenire i reati in esame”;
  • sulla necessità di autonomia indipendenza dell’OdV rispetto all’ente vigilato, nel caso di specie insussistente stanti i forti legami di prossimità tra i singoli componenti e la società (essendosi creata, secondo la Corte, una osmosi di fatto pressoché completa tra l’OdV ed i vertici aziendali, tanto da renderedel tutto impalpabili i margini di autonomia ed effettività dell’attività di controllosvolta da tale organismo”).

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