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Avv. Sarah Pani
Con la sentenza n. 33976, depositata lo scorso 22 settembre, la Cassazione penale è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità ex D.lgs. 231/2001, prendendo le mosse da un infortunio occorso ad un lavoratore stagionale che, avendo inserito la mano in una vasca di raccolta priva della necessaria protezione, aveva riportato lesioni molto gravi.
La difesa dell’ente, fondata sulla natura episodica della violazione delle disposizioni antinfortunistiche e sulla esiguità del vantaggio economico conseguito (visto il modesto risparmio rispetto agli ingenti investimenti dell’ente per prevenire gli infortuni), non ha convinto i Giudici di piazza Cavour che hanno, invece, confermato la condanna già inflitta nei precedenti gradi di giudizio.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione della sola esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, poiché anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può determinare lesioni personali gravi.
Sul punto, infatti, la Corte ha affermato come il risparmio possa rilevare per escludere la responsabilità dell’ente solo ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e, soprattutto, ove non insista su un’area di rischio di rilievo poiché, diversamente, risulterebbe impossibile sostenere l’assenza della colpa di organizzazione
Non soltanto. Ad essere irrilevante è anche il carattere isolato della violazione: la sentenza ribadisce infatti che la normativa antinfortunistica non impone il requisito della sistematicità delle violazioni, ben potendo il vantaggio dell’ente discendere da un’unica trasgressione, come nel caso di specie.