L’evento morte quale conseguenza dell’infezione da Covid non rientra nella garanzia fornita dalla polizza infortuni

La Corte d’Appello di Torino, attraverso la recente sentenza del 20 giugno 2023, si è pronunciata in relazione alla riconducibilità dell’infezione da Covid alla nozione di infortunio prevista nel contratto di assicurazione e in relazione all’indennizzo per il verificarsi della morte dell’assicurato.

Preliminarmente, i giudici hanno chiarito che occorre accertare se l’evento morte conseguente all’infezione da Covid rientri nella copertura assicurativa garantita dalla specifica polizza infortuni stipulata dalle parti, mentre non si dovrà verificare se, in generale, l’infezione virale da Covid rientri o meno nella nozione di infortunio agli effetti previdenziali o assicurativi.

Nella polizza infortuni privata le parti determinano liberamente l’oggetto della garanzia. Nel caso di specie, la polizza stipulata assicurava l’evento morte conseguente ad infortunio, non a malattia. Nello specifico, la polizza definiva l’infortunio quale “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili”.

Ai fini della decisione i giudici hanno affermato che è necessario guardare all’eziologia della patologia, mentre non rilevano né la rapidità dell’evoluzione dei sintomi della malattia, né la loro aggressività sull’organismo umano.

La Corte ha osservato che, in generale, nel caso di infezione da Covid, il momento e il luogo precisi del contagio rappresentano un fatto ignoto, la lesione non è immediata e la sintomatologia è preceduta da un tempo di incubazione variabile anche a seconda del ceppo del virus. Sulla base di queste argomentazioni, la sentenza sopra indicata ha statuito che l’evento morte quale conseguenza dell’infezione Covid non rientra nella garanzia di cui alla polizza stipulata dalle parti atteso che “le infezioni virali – tra cui l’infezione virale da SARS-CoV-2 –non hanno le caratteristiche illustrate, non configurandosi un evento dovuto a causa violenta, mancando la traumaticità esterna”.