In data 23/12 l’IVASS ha pubblicato una serie di chiarimenti applicativi con riguardo alla disciplina sulla distribuzione assicurativa.
FAQ n. 6 – Casi di maggiore gravità per l’interruzione del rapporto con l’intermediario ex art. 9 del Reg. IVASS n. 45/2020 : l’IVASS specifica quali sono i “casi di maggiore gravità” in presenza dei quali l’impresa può adottare la misura dell’interruzione del rapporto con l’intermediario. A titolo meramente esemplificativo, l’Istituto richiama:
- le reiterate violazioni da parte dell’intermediario dell’art. 11, commi 4 o 5 del Regolamento n. 45/2020 (e cioè, in particolare, la distribuzione di prodotti a clienti che rientrano nel target market negativo identificato dal Produttore ovvero la distribuzione di prodotti a clienti che rientrano nel mercato di riferimento c.d. “grigio” senza l’effettuazione dell’attività di consulenza);
- la reiterata violazione degli obblighi di comportamento in capo agli intermediari, previsti dal Regolamento n. 45/2020.